Art. 3
In vigore dal 12 giu 1948
Dopo l' e aggiunto il seguente articolo:
"Art. 13-bis. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'.
Essi corrispondono, inoltre, mediante trattenute, provvigioni sulle somme incassate per loro conto dalla Società.
L'iscritto che non corrisponda la quota annua per la durata di due anni è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto. La decadenza è pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. È ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di un mese. Questo decide, in via definitiva, sentito il parere della Consulta legale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-3