Art. 4
In vigore dal 12 giu 1948
La lettera b) dell' è sostituita dalla seguente:
"b) musica, per l'esercizio della facoltà di pubblica esecuzione, ivi compresa la pubblica esecuzione cinematografica, grammofonica o per mezzo di apparecchi radioriceventi istallati in pubblico, nonché per l'esercizio della facoltà di radiodiffusione e di televisione, e della facoltà di riproduzione meccanica o a mezzo di procedimenti analoghi".
La lettera f) dello stesso articolo è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-4