Art. 4

In vigore dal 12 giu 1948
La lettera b) dell' è sostituita dalla seguente: "b) musica, per l'esercizio della facoltà di pubblica esecuzione, ivi compresa la pubblica esecuzione cinematografica, grammofonica o per mezzo di apparecchi radioriceventi istallati in pubblico, nonché per l'esercizio della facoltà di radiodiffusione e di televisione, e della facoltà di riproduzione meccanica o a mezzo di procedimenti analoghi". La lettera f) dello stesso articolo è soppressa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo