Art. 9
In vigore dal 12 giu 1948
Il primo comma dell' è sostituito dal seguenti "Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-9