Art. 5

In vigore dal 12 giu 1948
La lettera b) dell' è sostituita dalla seguente: "b) alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche, di operette o di riviste, di oratori o di opere analoghe, le brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compresi i testi letterari così posti in musica, le opere registrate su dischi di grammofono e ogni altra opera riprodotta, con mezzi fonomeccanici". La lettera f) dello stesso articolo è soppressa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-5

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