Art. 17
In vigore dal 12 giu 1948
Il primo comma dell'art. 33 è sostituito dal seguente:
"La Commissione dei ricorsi è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, nominato per un triennio dal Presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti, nominati dal presidente della Società, pariteticamente, e cioè due autori e due editori, su designazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-17