Art. 20

In vigore dal 12 giu 1948
Nel primo comma dell'art. 37 sono soppresse le parole: "sovrintende all'ufficio legale". Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della società". Il terzo comma, dell'articolo medesimo è sostituito dal Seguente: "Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo