Art. 20
In vigore dal 12 giu 1948
Nel primo comma dell'art. 37 sono soppresse le parole: "sovrintende all'ufficio legale".
Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: "Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della società".
Il terzo comma, dell'articolo medesimo è sostituito dal Seguente: "Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-04-16;643#art-20