Art. 9
In vigore dal 28 apr 1948
L'indennità per cessazione del rapporto d'impiego prevista dall', comma primo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è commisurata alla sola retribuzione goduta al momento in cui cessa il rapporto stesso, esclusi ogni altro assegno od indennità, anche di carovita.
Nella anzianità di servizio utile ai fini predetti, è computato anche il servizio prestato con la qualifica di salariato, anteriormente alla nomina ad avventizio disposta ai sensi del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180.
Per il personale ex combattente ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini dell'indennità per cessazione del rapporto d'impiego.
La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo si applica esclusivamente ai titolari di pensioni dirette per servizio civile di ruolo o per servizio militare permanente effettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-9