Art. 10

In vigore dal 28 apr 1948
L'assegno personale spettante in caso di nomina in ruolo, ai sensi dell' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è computato sulla retribuzione base goduta alla data di decorrenza della nomina stessa, esclusi ogni altro assegno od indennità. La disposizione contenuta nel predetto articolo non si applica al personale provvisto di trattamento economico equiparato a grado gerarchico.
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