Art. 6
In vigore dal 28 apr 1948
Qualora tra i candidati che ottengono la idoneità nella graduatoria generale di merito di un concorso ve ne siano taluni che abbiano diversi titoli per differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che ha diritto ad una riserva maggiore.
L'anzianità di servizio ininterrotto e lodevole prescritta per fruire dei benefici concessi dall' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è computata con riferimento alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Per mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito si intendono quelle che l'ordinamento dell'Amministrazione attribuisce alla competenza del ruolo medesimo, anche se disimpegnate presso un'altra Amministrazione.
I benefici previsti dal predetto non si applicano nei confronti di coloro per i quali, alla data del bando che indice il concorso, sia cessato il rapporto d'impiego non di ruolo.
Il divieto sancito dall'ultimo comma dell' predetto non riguarda le disposizioni in vigore di carattere permanente dei singoli regolamenti del personale che stabiliscono determinate procedure per il conferimento dei posti di ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-6