Art. 7
In vigore dal 28 apr 1948
Quando alla sospensione cautelare dal servizio segua il licenziamento del sospeso, questo ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di sospensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-7