Art. 3
In vigore dal 28 apr 1948
Il congedo annuale previsto dall' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non spetta al personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio effettivamente prestato.
Per causa di gravidanza e puerperio, è concessa una proroga del congedo di un mese e mezzo con il trattamento previsto dall'art. 29, comma terzo, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-3