Art. 1
In vigore dal 28 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Entro il mese di gennaio di ogni anno è compilato a cura del capo dell'ufficio un rapporto informativo sul servizio prestato nell'anno precedente da ciascun impiegato statale non di ruolo.
Il servizio non può essere qualificato lodevole, quando nel corso dell'anno a cui il rapporto si riferisce il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-1