Art. 1

Art. 1

1 / 19
In vigore dal 28 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato; Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Entro il mese di gennaio di ogni anno è compilato a cura del capo dell'ufficio un rapporto informativo sul servizio prestato nell'anno precedente da ciascun impiegato statale non di ruolo. Il servizio non può essere qualificato lodevole, quando nel corso dell'anno a cui il rapporto si riferisce il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-1