Art. 2
In vigore dal 28 apr 1948
I periodi di servizio civile non di ruolo prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato, purchè senza soluzione di continuità, si cumulano ai fini degli aumenti di retribuzione concessi dall' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.
Gli aumenti della retribuzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si maturano.
L' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica al personale non di ruolo assunto in base a disposizioni speciali che stabiliscano un trattamento economico superiore a quello spettante agli impiegati di grado iniziale del corrispondente impiego di ruolo.
Il servizio militare posteriore alla nomina ad impiego non di ruolo, per richiamo o trattenimento alle armi, o per arruolamento volontario contratto col consenso dell'Amministrazione quando vi siano esigenze militari di carattere eccezionale, è computato ai fini degli aumenti quadriennali della retribuzione.
Non è computabile, invece, ai fini predetti il periodo di servizio militare per obblighi di leva, durante il quale il rapporto d'impiego rimane sospeso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-2