Art. 4
In vigore dal 28 apr 1948
La durata dall'assenza per malattia, ai fini dell' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima assenza.
I periodi di assenza per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell'assenza.
Entro cinque giorni dall'assenza l'Amministrazione deve accertarne la causa. Se l'assenza non risulti giustificata l'impiegato è licenziato senza alcun preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-4