Art. 5
In vigore dal 28 apr 1948
Nelle assunzioni di personale in una categoria di impiego non di ruolo per la quale non esista un ruolo corrispondente negli organici dell'Amministrazione di appartenenza, si applica, per il titolo di studio occorrente, la tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-5