Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 apr 1948
Il congedo annuale previsto dall' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non spetta al personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio effettivamente prestato. Per causa di gravidanza e puerperio, è concessa una proroga del congedo di un mese e mezzo con il trattamento previsto dall'art. 29, comma terzo, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.
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