Art. 12

In vigore dal 28 apr 1948
Il personale civile non di ruolo, esuberante alle esigenze del servizio per il quale è stato assunto, deve trovare utilizzazione in primo luogo presso altro ufficio nell'ambito della stessa Amministrazione da cui dipende; e, qualora non sia possibile questa utilizzazione, l'Amministrazione deve comunicare alla Commissione centrale per l'avventiziato ed alla Ragioneria generale dello Stato un elenco dei dipendenti non di ruolo eccedenti il normale fabbisogno, ripartito secondo la categoria di appartenenza e le mansioni disimpegnate, ai fini del trasferimento a servizi di altre Amministrazioni statali. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le singole amministrazioni sono tenute a comunicare alla cennata Commissione la situazione numerica del proprio personale non di ruolo, ripartita per categoria ed in rapporto alle mansioni, dalla quale risultino le eventuali deficienze od eccedenze. Detta situazione dovrà essere aggiornata di volta in volta e comunque ogni sei mesi, al 1 aprile ed al 1 ottobre di ciascun anno. Entro due mesi dalla data delle singole segnalazioni la Commissione deve deliberare il trasferimento del personale esuberante - tenendo conto della categoria di appartenenza e delle mansioni da adempiere - alle Amministrazioni presso le quali si verificano deficienze di personale. Al personale non di ruolo trasferito ad una sede di servizio diversa dalla località nella quale effettivamente risiede, compete l'indennità di trasferimento nella misura e con le modalità previste per il personale stesso.
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