Art. 14

In vigore dal 28 apr 1948
Le determinazioni adottate dalla Commissione centrale per l'avventiziato ai sensi dell' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, debbono essere attuate dalle Amministrazioni competenti non oltre un mese dalla data in cui ne ricevono comunicazione, sotto la responsabilità personale del capo ufficio competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-14

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