Art. 13

In vigore dal 28 apr 1948
Nei casi previsti dall', n. 2, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, l'Amministrazione comunica alla Commissione centrale per l'avventiziato il personale non di ruolo che intende licenziare. Qualora la Commissione non ne deliberi il trasferimento ad altro servizio entro due mesi dalla predetta comunicazione, l'Amministrazione provvede al licenziamento, con preavviso quando spetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-13

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