Art. 17
In vigore dal 28 apr 1948
Nell'anzianità di servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, si computa, ai sensi dell'art. 20 del decreto medesimo, il periodo di allontanamento dal servizio per licenziamento giuridicamente inefficace, considerato dall' del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375.
Qualora nell'applicazione dell'art. 20 predetto risulti prestato un periodo di servizio non di ruolo in eccedenza a quello computato ai fini dell'aumento di retribuzione attribuibile alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la eccedenza è valutata per il successivo aumento di retribuzione, nella misura spettante.
Il servizio prestato con la qualifica di salariato ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma secondo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è valutato come reso nella categoria d'impiego non di ruolo, nella quale ebbe luogo la nomina in attuazione del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180.
Nell'aumento di retribuzione spettante con effetto dal 1 maggio 1947 al personale non di ruolo, in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono riassorbiti gli assegni personali in godimento a qualsiasi titolo al 30 aprile 1947.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-17