Art. 19

In vigore dal 28 apr 1948
Il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto d'impiego. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 48. - FRASCA
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