Art. 19
In vigore dal 28 apr 1948
Il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto d'impiego.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 48. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-19