Art. 18
In vigore dal 28 apr 1948
Al personale non di ruolo che abbia rassegnato o rassegni le dimissioni dall'impiego nel termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive proroghe, compete, oltre alla indennità commisurata alla retribuzione ed alla indennità di carovita con le eventuali quote complementari, anche il rateo della tredicesima mensilità per il servizio prestato per una frazione di anno.
Il personale di cui al precedente comma non può essere assunto in altro impiego non di ruolo, anche presso altre Amministrazioni dello Stato, per un periodo di cinque anni. A tal fine le Amministrazioni competenti comunicano alla Commissione centrale per l'avventiziato i nominativi dei dipendenti non di ruolo che rassegnano le dimissioni.
Ai fini della liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 21 predetto, per il personale nominato avventizio in attuazione del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180, si tiene conto anche del periodo di servizio prestato in qualità di salariato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-18