Art. 16

In vigore dal 28 apr 1948
L'importo giornaliero della indennità di carovita da corrispondere al personale non di ruolo assunto con la qualifica di giornaliero o diurnista è determinato - conformemente a quanto è disposto dall' del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, per la misura della retribuzione - in ragione di 1/365 di quella annua spettante al personale avventizio della stessa categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-16

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