Art. 11

In vigore dal 28 apr 1948
Le assunzioni eccezionali previste dall', comma secondo, n. 3, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono disposte, previo parere favorevole della Commissione centrale per l'avventiziato, per servizi o lavori straordinari determinati nel provvedimento che le dispone, e non possono essere disposte per una durata superiore a tre mesi, prorogabili di non oltre un altro mese. Il personale assunto in base al predetto , numeri 2, 3 e 4, non può essere trasferito ad altro servizio della stessa o di altra amministrazione, quando sia ultimato il servizio o il lavoro per il quale è stato assunto. Le assunzioni previste dal predetto , n. 4, possono essere disposte solo se sussista una attuale, effettiva ed indilazionabile esigenza di servizio, riconosciuta dal Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e salvo che non possa essere utilizzato a tal fine il personale non di ruolo esuberante presso altre Amministrazioni statali, di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-03-19;246#art-11

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