Capo III

Art. 13

Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonché di consultazione

In vigore dal 22 gen 2015
1. Al fine di effettuare operazioni di consultazione dei dati della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all' richiedono l'attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale: a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti sono uffici centrali delle pubbliche amministrazioni; b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente per territorio, per tutti gli altri soggetti di cui al citato articolo 97 del Codice antimafia. 2. La sezione centrale e le sezioni provinciali provvedono ad attivare il collegamento di cui al comma 1 con la Banca dati nazionale secondo le procedure e le modalità tecniche di cui agli Allegati 2 e 3. 3. Al fine di effettuare operazioni di accesso ovvero di immissione e aggiornamento di dati della Banca dati nazionale, i soggetti indicati dagli richiedono l'attivazione del collegamento alla stessa Banca dati nazionale: a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti sono gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le Prefetture, gli uffici dei Comandi generali, o equiparati, delle Forze di polizia, nonché la DNA; b) alle sezioni provinciali negli altri casi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-13

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