Capo III
Art. 13
Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonché di consultazione
In vigore dal 22 gen 2015
1. Al fine di effettuare operazioni di consultazione dei dati della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all' richiedono l'attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale:
a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti sono uffici centrali delle pubbliche amministrazioni;
b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente per territorio, per tutti gli altri soggetti di cui al citato articolo 97 del Codice antimafia.
2. La sezione centrale e le sezioni provinciali provvedono ad attivare il collegamento di cui al comma 1 con la Banca dati nazionale secondo le procedure e le modalità tecniche di cui agli Allegati 2 e 3.
3. Al fine di effettuare operazioni di accesso ovvero di immissione e aggiornamento di dati della Banca dati nazionale, i soggetti indicati dagli richiedono l'attivazione del collegamento alla stessa Banca dati nazionale:
a) alla sezione centrale, se i soggetti richiedenti sono gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le Prefetture, gli uffici dei Comandi generali, o equiparati, delle Forze di polizia, nonché la DNA;
b) alle sezioni provinciali negli altri casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-13