Capo III
Art. 12
Collegamenti della Banca dati nazionale con altri sistemi informativi
In vigore dal 22 gen 2015
Collegamenti della Banca dati nazionale
con altri sistemi informativi
1. Il collegamento della Banca dati nazionale al sistema costituito presso la DIA ai sensi dell', comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, è realizzato con le modalità stabilite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I collegamenti della Banca dati nazionale con i sistemi informativi di cui all', commi 2 e 3, sono realizzati, previa stipula di un'apposita convenzione non onerosa, con il soggetto pubblico presso cui sono istituiti. La convenzione, adottata in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, anche su schema-tipo, definisce anche le misure di sicurezza da osservarsi per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di tali collegamenti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli da 31 a 36 e dall'Allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-12