Capo III
Art. 17
Soggetti legittimati alla consultazione della Banca dati nazionale
In vigore dal 22 gen 2015
Soggetti legittimati alla consultazione
della Banca dati nazionale
1. I soggetti che possono consultare la Banca dati nazionale per ottenere il rilascio della documentazione antimafia nei casi previsti dagli articoli 83, commi 1 e 2, e 91, commi 1 e 7, del Codice antimafia, sono:
a) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, individuati dai capi degli uffici competenti alla stipula, all'approvazione, all'autorizzazione di contratti e subcontratti, ovvero alla concessione o al rilascio delle erogazioni e dei provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;
b) i dipendenti degli enti e delle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, individuati dal legale rappresentante delle imprese o società;
c) i dipendenti dei concessionari di opere pubbliche e dei contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuati dai rispettivi legali rappresentanti;
d) i dipendenti delle camere di commercio, individuati dai rispettivi presidenti;
e) i dipendenti degli ordini professionali, individuati dai rispettivi presidenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-17