Sez. II
Art. 21
Validità delle credenziali di autenticazione
In vigore dal 22 gen 2015
1. Le credenziali di autenticazione sono valide per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la procedura stabilita dagli .
2. Nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di dipendenza, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia provvedono a darne comunicazione, immediatamente, alla sezione centrale e alla sezione provinciale, che provvedono, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a disattivare le credenziali di autenticazione. Dal momento in cui il trasferimento ad altro incarico o la cessazione e sospensione del rapporto acquistano efficacia, l'operatore non può effettuare accessi, immissioni e aggiornamenti dei dati, o consultazioni della Banca dati nazionale.
3. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente, salvo quelle rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali per fini di gestione tecnica della Banca dati nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-21