Sez. II
Art. 22
Regole di comportamento
In vigore dal 22 gen 2015
1. L'attivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate ai sensi degli deve essere effettuata personalmente dall'operatore che ne è titolare entro quindici giorni a decorrere dal momento della loro comunicazione da parte delle sezioni centrale o provinciali.
2. Le credenziali di autenticazione sono personali e il loro utilizzo è consentito esclusivamente all'operatore che ne è titolare e per le finalità di cui al presente regolamento.
3. L'operatore è tenuto:
a) anche al di fuori delle sessioni di lavoro, a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi soggetti possano appropriarsene o farne utilizzo;
b) a comunicare immediatamente alla sezione centrale lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione.
4. La sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, dispongono il ritiro delle credenziali di autenticazione rilasciate all'operatore che abbia violato le disposizioni dell' o del presente articolo; provvedono, inoltre, a disattivare immediatamente le credenziali di autenticazione di cui sia stato comunicato lo smarrimento o il furto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-22