Capo V
Art. 25
Rilascio dell'informazione antimafia
In vigore dal 22 gen 2015
1. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l'impresa è censita, verifica i pertinenti dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. La Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente l'informazione antimafia liberatoria se dalle verifiche svolte non risultano:
a) le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia;
b) una o più delle situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, lettere a) e b) del Codice antimafia risultanti al CED;
c) l'indicazione della sussistenza di una o più delle situazioni di cui all', comma 3, lettere a), b), c) e d).
2. L'informazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi del comma 1, reca la seguente dicitura: "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".
3. Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge l'esistenza di una o più delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c), la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia non è possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria.
4. Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio dell'informazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica è effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi.
5. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua d'ufficio gli accertamenti previsti dall'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel più breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 92, comma 2, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non più attuali.
6. Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge che l'impresa non è censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia, non è possibile rilasciare l'informazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalità previste dal comma 5.
7. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata appone sulle informazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 la dicitura "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".
8. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata si avvale delle funzionalità della Banca dati nazionale per la trasmissione, per via telematica, delle informazioni antimafia interdittive ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-bis, del Codice antimafia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-25