Sez. II

Art. 18

Caratteristiche delle credenziali di autenticazione

In vigore dal 22 gen 2015
1. Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, e di consultazione dei dati i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN per connettersi in sicurezza alla Banca dati nazionale secondo le modalità previste dall'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Le credenziali di autenticazione e i certificati abilitanti di cui al comma 1 consistono di certificati digitali protetti da un meccanismo di autenticazione forte. 3. Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente all'operatore; ad esse è associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati, indicati nella sezione I del presente Capo, cui l'operatore appartiene. 4. Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate. 5. Le credenziali di autenticazione rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali possono essere utilizzate solo per le attività indicate all', comma 1, lettera a), n. 3. 6. Per i soggetti di cui all', comma 1, lettera b), le credenziali di autenticazione sono costituite dagli appositi codici identificativi personali rilasciati, per l'accesso al CED, secondo le modalità stabilite dall'Allegato 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo