Capo III
Art. 14
Interrogazioni della Banca dati nazionale
In vigore dal 22 gen 2015
1. Le interrogazioni della Banca dati nazionale possono essere effettuate per finalità di accesso, di consultazione ovvero di immissione e aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati stessa; a ciascuna delle predette finalità corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione.
2. Le interrogazioni sono effettuate dai soggetti individuati dagli , ai quali siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-14