Capo III

Art. 16

Soggetti legittimati all'immisione e all'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

In vigore dal 22 gen 2015
1. L'immissione di dati nella Banca dati nazionale ed il loro aggiornamento è eseguito esclusivamente dai soggetti di cui all', comma 1, lettera a), n. 2, preventivamente autorizzati dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario. 2. Al predetto personale possono essere rilasciate credenziali di autenticazione che consentono sia l'immissione e l'aggiornamento, sia l'accesso alla Banca dati nazionale. In ogni caso le credenziali devono consentire la registrazione delle singole operazioni eseguite secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-16

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