Capo III

Art. 11

Collegamenti della Banca dati nazionale al CED

In vigore dal 22 gen 2015
1. Il collegamento telematico con il CED, per le finalità di cui all'articolo 96, comma 2, del Codice antimafia, è realizzato attraverso l'utilizzo di appositi web services resi disponibili dal CED.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-11

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