Capo III
Art. 11
Collegamenti della Banca dati nazionale al CED
In vigore dal 22 gen 2015
1. Il collegamento telematico con il CED, per le finalità di cui all'articolo 96, comma 2, del Codice antimafia, è realizzato attraverso l'utilizzo di appositi web services resi disponibili dal CED.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-11