Capo III

Art. 8

Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale e Sezione centrale

In vigore dal 22 gen 2015
Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale e Sezione centrale 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile assicura la gestione tecnica e informatica della Banca dati nazionale attraverso la sezione centrale e le sezioni provinciali. 2. La sezione centrale è istituita, senza configurare nuove posizioni dirigenziali, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale non generale individuato, con provvedimento del Capo dello stesso Dipartimento, tra quelli già esistenti, ferme restando le riduzioni previste dall', comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. La sezione centrale: a) garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati nazionale; a tal fine può richiedere alle sezioni provinciali lo svolgimento di attività tecniche sulle postazioni di lavoro quali terminali attivati presso le Prefetture, nonché di attività di formazione a favore dei soggetti autorizzati, a norma del presente regolamento, ad eseguire operazioni di trattamento elettronico dei dati conservati nella Banca dati nazionale; b) rilascia le credenziali di autenticazione nei casi previsti dagli , nonché nei confronti del proprio personale e di quello delle sezioni provinciali; c) dispone la disattivazione delle credenziali di autenticazione da essa rilasciate nei casi previsti dall'; d) assicura la continuità operativa della Banca dati nazionale - ferme restando in ogni caso le caratteristiche e il rilascio delle credenziali di autenticazione, di cui agli articoli da 18 a 22 - in conformità alle previsioni recate dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Il dirigente dell'ufficio nell'ambito del quale è istituita la sezione centrale è, limitatamente allo svolgimento dei compiti indicati dal comma 3, responsabile del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-8

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