Capo II
Art. 4
Contenuto della Banca dati nazionale
In vigore dal 22 gen 2015
1. La Banca dati nazionale contiene i seguenti dati riguardanti le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie e interdittive, rilasciate:
a) il numero di codice fiscale e di partita IVA, la ragione sociale e la sede legale di ciascuna impresa interessata. Qualora siano intervenute modificazioni della partita IVA, della ragione sociale e della sede legale, i relativi dati devono essere aggiornati dal personale di cui all', comma 1, lettera a), numeri 1 e 2;
b) la data di rilascio di ciascun provvedimento e la Prefettura-UTG competente o designata che lo ha rilasciato;
c) l'indicazione della tipologia e della natura della documentazione antimafia rilasciata;
d) per le informazioni antimafia interdittive, l'indicazione se il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 67 del Codice antimafia ovvero a seguito dell'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia. In quest'ultimo caso, l'indicazione specifica se l'informazione antimafia interdittiva è stata adottata esclusivamente a seguito dell'accertamento dell'esistenza delle situazioni di cui al predetto articolo 84, comma 4, lettere a), b) e c) ovvero di precedente provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all', comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 che abbia comportato informazione antimafia interdittiva.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti alle informazioni antimafia interdittive i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. La Banca dati nazionale contiene, oltre ai dati di cui al comma 1, anche i seguenti:
a) l'indicazione della sussistenza di comunicazioni emesse nei confronti dell'impresa ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
b) l'indicazione della sussistenza di comunicazioni indirizzate dall'Autorità giudiziaria alle Prefetture concernenti le situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del Codice antimafia;
c) l'indicazione della sussistenza di violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) l'indicazione della sussistenza di violazioni, accertate dalle Prefetture, del divieto di intestazione fiduciaria posto dall' della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) l'indicazione degli accertamenti in corso disposti dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettere d) ed e), ovvero dell'articolo 91, comma 6, del Codice antimafia.
4. La Banca dati nazionale conserva il registro informatico delle date degli accertamenti disposti dai Prefetti nei confronti di ciascuna impresa censita ai sensi degli articoli 84, comma 4, lettere d), e) ed f), e 93 del Codice antimafia, ancorchè i relativi esiti non abbiano evidenziato l'esistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, nonché delle comunicazioni e delle altre situazioni di cui al comma 3.
5. I dati presenti negli archivi magnetici della Banca dati nazionale sono soggetti a cifratura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-4