Capo III
Art. 9
Sezioni provinciali della Banca dati nazionale
In vigore dal 22 gen 2015
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la sezione centrale si avvale di sezioni provinciali, istituite, sulla base delle disposizioni impartite dal Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, presso ogni Prefettura-UTG, senza configurare nuove posizioni dirigenziali e, in ogni caso, tra le strutture già esistenti.
2. Le sezioni provinciali:
a) svolgono le attività tecniche e di formazione richieste dalla sezione centrale;
b) rilasciano, su delega della sezione centrale, le credenziali di autenticazione nei casi previsti dagli ;
c) svolgono l'attività di verifica sul corretto utilizzo delle credenziali di autenticazione da parte degli operatori alle dipendenze dei concessionari di opere pubbliche, nonché dei contraenti generali;
d) dispongono la disattivazione delle credenziali di autenticazione da esse rilasciate nei casi previsti dagli , comma 7, e 22.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-9