Capo II

Art. 6

Dati contenuti in altre banche dati

In vigore dal 22 gen 2015
1. La Banca dati nazionale, attraverso l'attivazione di appositi collegamenti telematici, si connette, nei termini stabiliti dal presente regolamento, alle seguenti banche dati: a) il CED, limitatamente ai dati necessari all'accertamento, secondo le modalità stabilite dagli , nei confronti dell'impresa dei requisiti per il rilascio della documentazione antimafia prescritti dagli articoli 67, 84, comma 4, e 91, commi 5 e 6, del Codice antimafia; b) il sistema informatico costituito presso la DIA ai sensi dell', comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, relativamente ai dati acquisiti nel corso degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dal Prefetto ai sensi dell'articolo 93 del Codice antimafia. 2. Per le finalità di cui all', comma 1, sono attivati collegamenti telematici tra la Banca dati nazionale e i seguenti altri sistemi informativi: a) l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all' del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ai fini dell'accesso ai dati conservati nel casellario informatico istituito presso lo stesso osservatorio ai sensi del medesimo , comma 10, nonché la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) i sistemi informativi delle Camere di Commercio, per l'accesso ai dati, anche di natura storica, sottoposti a regime di pubblicità, relativi alle imprese. 3. Per le finalità di cui all', comma 1, possono, altresì, essere attivati collegamenti telematici tra la Banca dati nazionale e i seguenti sistemi informativi: a) i sistemi informativi del Ministero della giustizia che gestiscono i servizi certificativi di cui al Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; b) l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, limitatamente al riscontro e all'accertamento delle generalità dei familiari conviventi, residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui all'articolo 85 del Codice antimafia ai fini del rilascio dell'informazione antimafia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-6

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