Capo I

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 22 gen 2015
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare, l'articolo 99, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, che rimette all'adozione di uno o più regolamenti la disciplina delle modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche per ciò che concerne le procedure di accesso, registrazione e consultazione, nonché le modalità di collegamento ad altre banche dati; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014; Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti; Adotta il seguente regolamento: Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia. 2. A tal fine esso individua inoltre le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 3. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-1

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