Capo III

Art. 15

Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale

In vigore dal 22 gen 2015
Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale 1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nella Banca dati nazionale sono: a) i seguenti appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno: 1) prefetti e viceprefetti vicari delle Prefetture; 2) personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto agli uffici delle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia, autorizzato dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario; 3) gli amministratori della Banca dati nazionale e il personale addetto alla sezione centrale e alle sezioni provinciali esclusivamente per l'esecuzione di attività relative alla gestione tecnologica, di sicurezza, tenuta e conservazione dei dati; 4) personale, anche delle carriere non dirigenziali, addetto alla DIA, nonché alla Direzione centrale della polizia criminale e alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 5) personale, anche delle carriere non dirigenziali, che svolge attività di supporto tecnico al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, autorizzato dal prefetto coordinatore dello stesso Comitato; b) i seguenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo della Polizia Penitenziaria, alla DIA: 1) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di pubblica sicurezza; i funzionari e gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, il Direttore, il Capo del I Reparto e i responsabili delle articolazioni periferiche della DIA; 2) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di cui all', comma 1, lettera a), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208; 3) il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della DIA che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ovvero di ufficiale di pubblica sicurezza, autorizzato dai capi dei rispettivi uffici e comandi; 4) il personale della DIA in forza all'Osservatorio centrale sugli appalti pubblici, autorizzato dal Capo del I Reparto della DIA; c) i magistrati applicati alla DNA, nonché il personale, anche del Ministero della giustizia, che presta servizio presso la stessa DNA autorizzato dal Procuratore nazionale antimafia. 2. L'accesso da parte del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, lettera b), attraverso il collegamento telematico con il CED, è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro delle Forze di polizia, con tecniche di identità federata, secondo le modalità stabilite dall'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Resta fermo quanto stabilito dall', comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di attuazione concernente l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi magnetici delle pubbliche amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-15

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