Capo V
Art. 23
Adempimenti preliminari
In vigore dal 22 gen 2015
1. Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.
2. L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati di cui al comma 1, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonché, ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata.Le modalità per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della Banca dati nazionale sospende la procedura di rilascio della documentazione antimafia e notifica, per via telematica, all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa". La procedura sospesa è riavviata dall'operatore secondo le modalità stabilite nel citato Allegato 3.
4. Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non venga superata positivamente, la Banca dati nazionale notifica un messaggio di "procedura di autenticazione fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvede ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario, elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di consultazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-23