Capo V
Art. 26
Aggiornamento della Banca dati nazionale
In vigore dal 22 gen 2015
1. La Banca dati nazionale comunica, per via telematica, giornalmente alle Prefetture competenti:
a) il riepilogo complessivo delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie rilasciate automaticamente;
b) l'elenco delle imprese nei cui confronti gli accertamenti di cui all', comma 4, sono stati effettuati da più di dodici mesi dalla data di rilascio automatico della documentazione antimafia.
2. La Prefettura-UTG competente provvede, d'ufficio, a rinnovare gli accertamenti informativi nei confronti delle imprese indicate nell'elenco di cui al comma 1, lettera b). Qualora dagli accertamenti svolti emergano le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura-UTG competente adotta un'informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'articolo 92, comma 4, dello stesso Codice antimafia, notificandola al soggetto richiedente per i conseguenti provvedimenti e procedendo ad effettuare le prescritte comunicazioni agli altri soggetti istituzionali.
3. Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, la Prefettura-UTG competente provvede, inoltre, ad aggiornare i dati della Banca dati nazionale relativamente alla data degli accertamenti svolti nei confronti dell'impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-26