Capo VI
Art. 29
Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale
In vigore dal 22 gen 2015
Immissione preliminare di dati
nella Banca dati nazionale
1. Al fine di consentire la piena funzionalità della Banca dati nazionale sin dal momento della sua attivazione, il Ministero dell'interno acquisisce dalle Prefetture, prima del decorso del termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia, i dati di cui all', commi 1, 2, 3, riguardanti:
a) la documentazione antimafia liberatoria rilasciata almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) le informazioni antimafia non direttamente interdittive adottate nei trentasei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dell', comma 9, dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente al periodo di vigenza di quest'ultimo;
c) i dati relativi alla documentazione antimafia interdittiva adottata nei trentasei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I predetti dati sono immessi dalle Prefetture nel sistema informatico della Banca dati nazionale del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193#art-29