Art. 7

Procedura di concorso

In vigore dal 18 feb 2026
1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in: a) prova attitudinale; b) prove d'esame scritte e orali, nonché prove facoltative e prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) valutazione dei titoli. 2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nell', per la prova attitudinale.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-7

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