Art. 7
7 / 17Procedura di concorso
In vigore dal 18 feb 2026
1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in:
a) prova attitudinale;
b) prove d'esame scritte e orali, nonché prove facoltative e prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) valutazione dei titoli.
2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nell', per la prova attitudinale.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-7