Art. 3
Requisiti per l'ammissione
In vigore dal 18 feb 2026
1. Per l'ammissione al concorso di cui all' sono necessari i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
b) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età può essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni ed è elevato:
di un anno per i candidati coniugati;
di un anno per ogni figlio vivente;
di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale;
di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia;
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei candidati che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario;
c) laurea magistrale o titolo equiparato secondo la normativa vigente. Ai titoli accademici conseguiti all'estero si applica l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneità psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso;
e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; e-bis) possedere i requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; e-ter) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per motivi disciplinari; e-quater) non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l'assunzione presso un'amministrazione pubblica mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; e-quinquies) non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso un'amministrazione pubblica.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano già portato a termine per quattro volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all', comma 2.
4. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che all'art. 3, comma 1, lettera b) "le parole: «presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario» sono sostituite dalle seguenti: «come funzionari internazionali ai sensi della legge 17 dicembre 2010, n. 227»". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-3