Art. 11

Prove integrative ai fini delle specializzazioni

In vigore dal 29 apr 2008
1. Al fine di conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al concorso. 2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame orale di cui all', comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera. 3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie: a) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero, per conseguire la specializzazione commerciale; b) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per conseguire la specializzazione in materia sociale; c) lingua araba (conversazione su tematiche di attualità e cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il vicino Oriente; d) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche di attualità e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente. 4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato può conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi. 5. Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela il candidato può conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi. 6. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente , comma 5.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-11

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