Art. 8

Prova attitudinale.

In vigore dal 18 feb 2026
. (Prova attitudinale). 1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso, inclusa la lingua inglese e alla capacità di logicità del ragionamento. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La prova attitudinale consiste in un questionario a risposta multipla della durata di un'ora. 3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 è determinato dal bando di concorso. Per ogni risposta corretta è attribuito 1 punto. Per ogni risposta errata sono sottratti 0,25 punti. 4. Sono ammessi alle prove scritte di cui all', comma 2, i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore al 60% del punteggio massimo conseguibile nella prova attitudinale. 5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione può avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-8

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