Art. 9
Titoli
In vigore dal 18 feb 2026
1. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per titoli dopo la prova orale di cui all', comma 4, ai candidati che hanno superato la prova medesima.
2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
a) conseguimento di abilitazioni professionali, titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;
b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente , comma 1, lettera b): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli, di cui all' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello, nonché equivalenti titoli stranieri. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono considerate le abilitazioni italiane e straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o di un titolo equiparato e il superamento di un esame di abilitazione.
4. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per i titoli di cui al comma 3 in relazione alla coerenza dei medesimi con la professionalità specifica della carriera diplomatica ed entro i seguenti limiti massimi:
a) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali;
b) 2 centesimi per i dottorati di ricerca;
c) 1 centesimo per i master universitari di secondo livello; d) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione;
e) 0,5 centesimi per i master di primo livello.
5. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-04-01;72#art-9